Eccoci giunti alla terza ed ultima puntata di questi articoli introduttivi (molto introduttivi) nel vastissimo oceano del Project Managment. Oggi parlerò di quel “fantino” accennato nella puntata precedente che è il condottiero della gestione progetti: il “Project Manager”. Prima di analizzare l’arduo compito del condottiero della gestione progetti, direi però di dare uno sguardo alla categoria professionale in cui si muove questa figura, nel panorama della regolamentazione nazionale che è quella italiana.
Nel contesto delle professioni, in Italia, la figura del Project Manager è una di quelle cosiddette non organizzate in Ordini e Collegi. Per professioni non organizzate intendo tutte quelle attività economiche che prestano servizi piuttosto che opere, a favore di terze persone. Tali professioni, vengono esercitate attraverso lavoro di concetto, ossia di tipo intellettuale, non necessariamente riservate a soggetti che per legge debbano essere iscritti ad ordini, albi, collegi o qualsivoglia elenco legislativamente regolamentato. Vengono altresì escluse le professioni: sanitarie, artigiane, commerciali. Esse vengono infatti disciplinate da specifiche normative, che ovviamente non andrò ad enucleare in questo contesto.
In Italia, la impellente necessità atta alla tutela dei consumatori, che potesse garantire al contempo la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata regolamentata con la Legge del 14 gennaio 2013, la n.4, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2013, n.22 ed in vigore dal 10 febbraio 2013) che ha permesso di disciplinare tutte quelle professioni non regolamentate. I compiti di vigilanza su queste attività sono ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico (il MISE) mentre un Ordine Professionale organizzato è posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia (ex Ministero di Grazie e Giustizia). Qualsivoglia professionista che svolga una delle professioni non regolamentate, riconducibili alla legge di cui sopra, è tenuto a farne espresso riferimento in tutta la propria attività, ma anche in ogni documento scritto da lui prodotto. Qualunque inadempimento, secondo questa legge, rientra tra le pratiche commerciali scorrette che possono intercorrere tra professionisti e consumatori.
In Italia esistono più di 400 professioni non organizzate, e per esse è stato sempre un problema operare senza una legge che ne potesse prevederne una loro dimensione in ambito professionale. Oggi finalmente tutto è cambiato, e qualora un professionista, come è quello del Project Manager, si trovi ad operare nel contesto delle professioni non organizzate in ordini o collegi, per esso è prevista la possibile costituzione o afferenza ad associazioni professionali di natura privatistica. Questa affiliazione è però di tipo volontario e le associazioni stesse, che non devono avere scopo di lucro, non hanno carattere di esclusività, potendo esisterne di più specie pur appartenendo alla stessa categoria di attività. Esse devono promuovere la formazione permanente dei propri associati ed adottare un “codice di condotta” a cui essi dovranno riferirsi, pena l’esclusione dall’associazione. Un elenco esaustivo di tutte le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi, è possibile vederlo sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Al momento della stesura di questo articolo il link è il seguente:
Tutti quei professionisti, come il Project Manager, che esercitano il loro lavoro in maniera non organizzata in ordini o collegi, devono pur dimostrare che la loro attività, sia in qualche maniera qualificata! Ecco che la legge del 14 gennaio 2013, n.4, nell’ articolo 9, chiarisce anche questo punto, instaurando la “autoregolamentazione volontaria” nella qualificazione della attività professionale. Questa qualificazione, viene ottenuta grazie ad un sistema di conformità raggiungibile tramite una “Certificazione di conformità a norme tecniche” presso un organismo accreditato dall’Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), che basa il processo di certificazione sulle norme tecniche UNI ISO. Come vedremo più avanti, un professionista che esercita una attività non regolamentata ma prevista nell’ambito della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, può anche non appartenere ad una associazione, ne ha l’obbligo di una certificazione, ma va da sé che non può in altro modo dimostrare di essere qualificato in quella determinata professione, se non attraverso almeno un attestato che specifichi gli standard qualitativi e di qualificazione professionale per cui opera. Tale attestato è rilasciato su specifica richiesta, previa verifica dei requisiti, solo da una associazione professionale non regolamentata che fa parte di quelle elencate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto l’Attestato è una cosa, e la certificazione di conformità a norme tecniche UNI è un’altra, e si può avere un Attestato senza necessariamente certificarsi, così come ci si può certificare senza necessariamente appartenere a nessuna associazione e quindi senza disporre di nessun Attestato. Di seguito riporto una figura riassuntiva che sintetizza la legge n.4 del 14 gennaio 2013:
In quest’altra figura di sintesi invece, riporto cosa prevede la legge per quanto riguarda l’autoregolamentazione volontaria:
La legge n. 4 del 14 gennaio 2013 dice che una professione non organizzata in ordini o collegi, può essere esercitata in forma:
L’ultimo punto segna una svolta epocale nell’ambito dell’esercizio di una professione non regolamentata, da parte di un lavoratore dipendente, in quanto ciò permette di essere considerato anche un professionista, con ovvie ripercussioni curriculari in positivo, per chi appunto non svolge lavoro autonomo ma subordinato.
Fin qui ho accennato al complesso e variegato mondo delle professioni non regolamentate di cui il Project Manager ne fa parte. Ora accendiamo il focus analizzando come si è evoluto il corpus normativo per questa tipica professione.
Ci sono voluti 4 anni di duro ed intenso lavoro, ed il 29 settembre 2016, entra in vigore la norma italiana inerente la professione di Project Manager come attività professionale non regolamentata, la norma UNI 11648. Con questa norma si sanciscono in maniera chiara ed inequivocabile, tutti i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che un Project Manager deve possedere, ma anche di tutte quelle figure che orbitano in ruoli organizzativi equivalenti e per funzioni e per mansioni, a quelle conformi con la UNI ISO 21500. Finalmente si dà una chiara interpretazione del riconoscimento del Project Manager, gettando i presupposti di un corpus normativo, che nel tempo, si è incardinato come uno “status di fatto”. Le competenze associate all’attività professionale del Project Manager, possono essere enunciate riferendosi alla UNI 11648/2016 (pag.5) ed alla UNI ISO 21500/2013 (pag.7):
La UNI 11648 è stata redatta in conformità al “European Qualifications Framework”, EQF (cioè il “Quadro europeo delle qualifiche”) che definisce in 8 livelli, in un sistema di riferimento univoco, le qualifiche professionali conseguite nei diversi paesi dell’Unione Europea, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo professionale, attraverso l’apprendimento permanente. Quindi le qualifiche esprimono le conoscenze di un professionista dopo un percorso di apprendimento. Nel caso del Project Manager, la norma UNI 11648 attribuisce il Livello 6 EQF a questa professione, anche se è data ampia libertà alle singole Organizzazioni di definire criteri di assegnazione differenti. Di seguito tutti i livelli previsti dalla EQF.
La norma UNI 11648 mette anche un punto saldo sulla definizione di chi ha la responsabilità di un progetto, definendo appunto il Project Manager con l’allocuzione italiana di “Responsabile di progetto” cioè colui che ha compiti “operativi e gestionali”, bandendo ogni possibile associazione od equivalenza con la parola “Capo”. Lungi quindi nell’indicare un Project Manager con la parola di Capo progetto, egli ha sicuramente la testa di operare e di gestire un progetto ma non è un “Capo” nell’accezione del termine, almeno conformemente a quanto coniato dalla norma.
Accennavo alla conformità della norma con la EQS, ed infatti la UNI 11648 prevede l’obbligo, da parte del professionista Project Manager, di formazione permanente, con una convalida periodica delle competenze, in totale così suddivisa:
La autoformazione segue la convenzione “1 credito formativo = 1 mese di attività professionale”, ciò a dire: se si fa il Project Manager di sicuro si impara qualche cosa!
Con questo articolo finisce la brevissima introduzione nel mondo del Project Managment. Spero di aver soddisfatto la vostra curiosità, stimolandovi ad un confronto critico e soprattutto, dandovi una visione di questa professione che entra sempre più costantemente in tutte le realtà aziendali, sia pubbliche che private, soprattutto nel campo di chi opera nella progettazione elettronica ove i progetti possono essere più o meno complessi e gli attori, sia interni che esterni, entrano magari in maniera più strutturata, rispetto alla gestione di progetti più ampi in termini si estensione spaziale. Il campo della progettazione elettronica e quello del PCB design è certamente meno esteso in termini meramente “spaziali”, in quanto si incardina in luoghi spesso ben definiti, e le procedure sono parimenti chiare e conformi ad un modus operandi pressoché standard, ma non per questo la complessità intrinseca di un progetto, non necessiti di un adeguato Project Managment. Dove c’è un compito operativo e gestionale è sempre richiesta competenza e questa richiede un abile Project Manager che sappia: comunicare, avere leadership, sia dotato di adeguata diplomazia, sappia gestire e far rispettare i tempi del progetto, sappia gestire il budget con un adeguato controllo dei costi, conosca la corretta modalità di gestione dei rischi, anticipandoli possibilmente, sappia gestire con efficienza le riunioni ed infine, ma non per ultima, abbia una adeguata esperienza in materia di gestione progetti. Buona gestione progetto a tutti!